Responsabilità degli amministratori di s.r.l. e solidarietà
Può ritenersi sussistente la responsabilità di un amministratore di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2476, co. 1°, cod. civ., quando dalla condotta commissiva od omissiva a lui imputata sia derivato, in via immediata e diretta, un concreto danno al patrimonio della società.
La responsabilità dei consiglieri di amministrazione è sì solidale, ma pur sempre per colpa; può, pertanto, rimproverarsi ad un membro del consiglio un atto pregiudizievole commesso da un altro consigliere solamente in quanto non consti positivamente che quell’atto è esclusivamente imputabile al secondo e sia rimasto tutto interno alla sua sfera di condotta, senza transitare da alcun processo decisionale consiliare.