Società in accomandita e beneficio di escussione
Il socio accomandatario risponde dei debiti sociali sorti anteriormente all’assunzione della qualità di socio, nè può essere eccepito di non aver avuto conoscenza dei debiti pregressi.
Il beneficio di preventiva escussione della società opera in sede di esecuzione e non nel procedimento di cognizione. Per proporre l’azione di condanna dei creditori sociali nei confronti del socio illimitatamente responsabile non è necessario che sia convenuta anche la società.
Non è necessario che il creditore, prima di escutere il socio, provveda ad agire esecutivamente ed infruttuosamente contro la società, essendo sufficiente ad integrare la condizione di procedibilità che si dia prova certa dell’ incapienza (anche parziale) del patrimonio sociale (nella specie veniva autorizzato il sequestro conservativo sui beni dei soci).