Azione individuale del creditore nei confronti dell’amministratore per atti diminutivi della garanzia patrimoniale generica
Deve ritenersi ammissibile l’azione del creditore proposta nei confronti dell’amministratore di s.r.l., dovendosi ritenere gli atti diminutivi della garanzia patrimoniale generica realizzati in pregiudizio dei creditori, con dolo o colpa degli amministratori, quali casi di responsabilità per lesione aquiliana di diritto di credito.Presupposti necessari e sufficienti dell’azione di responsabilità dell’amministratore proposta dal singolo creditore sono: il pregiudizio patrimoniale per il creditore; la sussistenza di una condotta illegittima da parte degli amministratori; il nesso di causalità tra la condotta illegittima e il pregiudizio; la descrizione, fin dall’atto introduttivo del giudizio, dei fatti integranti l’illegittimità della condotta (nella specie il Tribunale ha contestato la mancata dimostrazione da parte dell’amministratore convenuto dell’utilizzo delle somme del capitale sociale e delle risorse patrimoniali rivenienti da un aumento di capitale di 90.000 euro).
Il mancato deposito del bilancio sociale, pur non essendo condizione sufficiente a far emergere la responsabilità diretta dell’amministratore per danno “immediato e diretto” nei confronti dei creditori sociali, lo diventa quando è funzionale a rendere più difficoltose le iniziative esecutive o quando è finalizzato a celare delle perdite.