Tutela delle opere del disegno industriale e valore artistico
Il valore artistico previsto dall’art. 2, co. 1, n. 10 l.d.a. come requisito per la tutela delle opere del disegno industriale colloca la soglia di tale tutela a un livello più elevato rispetto a quelle richiesto per la registrazione del disegno o del modello e deve essere rilevato nella maniera più oggettiva possibile, mediante la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell’acquisto di bene economico dall’altro. Al fine della individuazione del valore artistico di un’opera del design acquistano particolare positiva significatività il diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell’appartenenza di essa ad un ambito di espressività, che costituisce espressione di tendenze e di influenze di movimenti artistici culturali, al di là delle intenzioni e della stessa consapevolezza del suo autore, posto che l’opera che ha contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto della capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto. Ciò consente di delimitare sul piano qualitativo l’effettivo ambito di applicabilità della tutela del diritto d’autore a quei (pochi) oggetti del design industriale ai quali risulta diffusamente conferita una consolidata e permanente capacità rappresentativa ed evocativa specifica, prescindendo dunque da indeterminati e soggettivi riferimenti a profili comunicativi e suggestivi che determinerebbero la possibilità di un apprezzamento autonomo dell’oggetto in un ambito strettamente artistico privo di collegamento con le funzionalità d’uso ad esso proprie, in tal modo di fatto riproponendosi la tesi della scientificità e negandosi così la stessa possibilità di tutela dell’industrial design sotto il profilo del diritto d’autore. Costituisce atto di concorrenza sleale per imitazione servile, essendo contraria alla correttezza professionale e potenzialmente pregiudizievole, la produzione e la commercializzazione da parte del concorrente di un prodotto identico (nella specie: una sciarpa) a quello di altro imprenditore per combinazione grafica e colore.