Aspetti processuali relativi alla domanda diretta a far valere una pretesa creditoria nei confronti di una società in liquidazione coatta amministrativa
Ogni pretesa creditoria idonea ad apportare modificazioni allo stato passivo di una procedura concorsuale deve essere necessariamente proposta con il rito prescritto per l’accertamento del passivo (nel caso di specie, dagli artt. 207-209 del R.d. n. 267/1942), a pena di improcedibilità della domanda stessa qualora essa sia proposta nelle forme ordinarie.
Più nello specifico, il principio di esclusività dello stato passivo, sancito anche per la liquidazione coatta amministrativa ai sensi della legge fallimentare, comporta che non possano essere oggetto di cognizione non soltanto le domande che in qualsiasi modo comporterebbero l’accertamento di crediti e quindi un’interferenza con lo stato passivo della procedura concorsuale, ma altresì quelle che costituiscono l’antecedente giuridico inscindibile della domanda di riconoscimento del credito verso la società in liquidazione amministrativa (i.e., nel caso di specie, della domanda di condanna al pagamento che il convenuto aveva proposto in via monitoria e ribadito in sede di opposizione). Infatti, la cognizione degli organi della liquidazione coatta nel procedimento di accertamento dei crediti verso l’imprenditore insolvente investe necessariamente anche gli antecedenti logici necessari per decidere sulla domanda di ammissione allo stato passivo della procedura. Nel caso di specie non è pertanto parso ammissibile al Tribunale scindere i momenti decisori di questo accertamento, avendo essi ad oggetto una fattispecie unitaria in cui la validità (in termini di carenza di un vizio del consenso negoziale dedotto) del contratto di cui il ricorrente in sede monitoria ha preannunciato di voler richiedere in sede concorsuale l’adempimento è dichiaratamente strumentale all’insinuazione del credito conseguente al passivo della procedura.
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Tommaso Carcaterra
Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.(continua)