Opposizione del socio di società cooperativa a responsabilità limitata avverso la deliberazione consiliare di esclusione ex art. 2533 cod. civ.
La clausola statutaria di una s.c. a r.l. in base a cui l’esclusione del socio ex art. 2533 cod. civ. deve esser deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio stesso di rimuoverne (ove possibile) la causa, integra una previsione a tutela del socio volta a consentirgli di assumere comportamenti tesi a evitare la decisione di esclusione e a fare affidamento sul fatto che, fino alla predetta intimazione, l’esclusione non possa essere deliberata e comunicata. Costituisce, pertanto, vizio procedurale tale da causare l’annullamento dell’esclusione l’assenza tanto della previa intimazione al socio quanto della formale delibera.
Quando la comunicazione dell’esclusione, per la sua genericità o perché priva di contenuto motivazionale, non è idonea a consentire la piena esplicazione dei diritti di difesa del socio escluso, essa deve ritenersi affetta da un vizio genetico che ne comporta la nullità e che si riflette a sua volta sulla delibera di esclusione.
Nel giudizio susseguente all’impugnazione dell’esclusione del socio (così come della revoca dall’incarico amministrativo o di qualsiasi altro atto ablativo di diritti e prerogative derivanti dal contratto sociale) la società convenuta non può invocare ed allegare fatti distinti e diversi da quelli spesi in sede di motivazione e comunicazione dell’atto impugnato. Siffatta norma, qualificata come principio generale del diritto societario, vale a fortiori nel caso di specie, ove la società convenuta colmava l’assenza di motivazione della decisione di esclusione e della susseguente comunicazione soltanto in sede di giudizio.