Responsabilità per atti di mala gestio dell’amministratore: assegnazione in godimento di un immobile, la mancata costituzione del deposito cauzionale e il finanziamento del soggetto già moroso
Pur non potendo l’inadempimento e l’insolvenza dell’assegnatario di un alloggio di proprietà della cooperativa assegnante costituire elemento di responsabilità a carico dell’amministratore, allo stesso amministratore può essere addebitata la condotta negligente costituita dall’omessa previsione, nel contratto di assegnazione dell’immobile, del deposito cauzionale.La previsione del deposito cauzionale costituisce infatti disposizione contrattuale comune nei contrati immobiliari, essendo ad esso pacificamente attribuita la funzione di garanzia non solo rispetto ad eventuali danni subiti dall’immobile, ma altresì rispetto all’inadempimento dell’obbligo di pagamento dei canoni pattuiti.
E’ irragionevole – e fonte di responsabilità per l’amministratore che lo concede – il finanziamento erogato a favore del conduttore di uno degli immobili di proprietà della cooperativa già in precedenza moroso e risultato insolvente, a nulla valendo “la buona entrata” – anche se iscritta a bilancio – offerta dal successivo conduttore dell’immobile, quando tale versamento sia effettuato a titolo diverso da quello dell’estinzione del debito accumulato dal precedente conduttore nei confronti della cooperativa.
L’iscrizione a bilancio di determinate somme non integra infatti una esimente di responsabilità rispetto alle operazioni gestorie sottostanti , né può essere interpretata come una loro approvazione da parte dei soci.