Azione diretta della società eterodiretta nei confronti della società esercente attività di direzione e coordinamento
Nonostante, sulla base dell’art. 2497, c. 1, c.c., l’azione risarcitoria per i danni derivanti dall’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento sia riservata unicamente ai soci e ai creditori della società soggetta a tale attività, essa è volta a fare valere la responsabilità diretta (di tipo contrattuale) della società esercente l’attività di direzione e coordinamento per i danni che l’illegittima attività da quest’ultima esercitata abbia cagionato al patrimonio della società etero-diretta, in base ai principi generali di cui agli artt. 1173 e 1218 c.c. Pertanto, l’art. 2497, c. 1, c.c. svolge una funzione conformativa della fattispecie anche rispetto alla responsabilità della società dirigente verso il soggetto direttamente danneggiato, ossia la società controllata.L’improvviso ed ingiustificato esercizio del diritto di recesso, seppur nei termini contrattualmente previsti, dal contratto che legava la società esercente attività di direzione e coordinamento a quella soggetta (ed in forza del quale si attuava il controllo esterno della prima sulla seconda ex art. 2359, c. 1, n. 3), c.c.) può essere fonte di responsabilità da esercizio abusivo di attività di direzione e coordinamento oltre che da abuso di dipendenza economica ai sensi dell’art. 9 della legge sulla subfornitura (192 del 1998).
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Tommaso Carcaterra
Laureato presso l'Università degli Studi di Milano. Praticante avvocato presso lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici.(continua)