Azione individuale del creditore direttamente danneggiato (artt. 2395 e 2476, co. 6, c.c.)
Nel contesto della domanda ex art. 2395 o 2476, co. 6, c.c., è onere dell’attore provare (tenuto conto che la responsabilità di cui alle disposizioni richiamate rientra nella fattispecie della responsabilità aquiliana) la condotta dell’autore dell’illecito, la sussistenza in capo all’autore dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa ed il nesso di causa tra la condotta e l’evento, cioè il danno verificatosi; danno che deve essere stato cagionato direttamente al creditore, non potendo essere considerati, ai fini delle disposizioni indicate, i danni indiretti, vale a dire riflesso di un pregiudizio al patrimonio sociale.
Deve considerarsi danno diretto il danno subito da una banca che aveva concluso un contratto di apertura di credito con la società, in seguito fallita, dell’amministratore convenuto, là dove in conseguenza della richiesta di proroga del termine per la restituzione delle somme date per anticipo fatture, queste ultime erano già state riscosse dalla società dell’amministratore convenuto tramite altre banche: il danno non costituisce infatti un danno riflesso, bensì un danno diretto, atteso che la società si è avvantaggiata della condotta illecita dell’amministratore con la conseguenza che nessun pregiudizio aveva patito il patrimonio sociale, mentre un pregiudizio aveva patito la banca che aveva anticipato una somma che, scientemente, l’amministratore aveva distratto seppure nell’interesse della società, ma a danno della banca.