Cancellazione ex art. 2191 cod. civ. di un’iscrizione nel Registro delle Imprese per totale mancanza del procedimento assembleare
L’atto notarile (iscritto nel competente Registro delle Imprese) con cui (i) il socio unico di una S.r.l. unipersonale ha donato l’intera partecipazione al proprio coniuge e (ii) quest’ultimo ha dichiarato di revocare l’amministratore unico, di sostituirsi ad esso, nonché di trasferire la sede sociale, integra, ex art. 2191 cod. civ., una fattispecie di iscrizione avvenuta in assenza delle condizioni richieste dalla legge, in quanto la revoca del vecchio amministratore, la nomina di quello nuovo e il trasferimento della sede sociale non erano contenuti in una delibera assembleare e, quindi, cristallizzati in un verbale assembleare, ma in un atto pubblico di donazione che non può dirsi in alcun modo riconducibile allo schema tipico della deliberazione o decisione dei soci, che deve essere assunta seguendo le regole procedurali previste dal codice civile. Ne deriva, dunque, l’impossibilità di procedere alla relativa iscrizione nel Registro delle Imprese, atteso che la specifica funzione di quest’ultimo è di tipo informativo e pubblicitario, con la conseguente necessità di tutelare i terzi che sulla legalità e validità delle informazioni ivi contenute fanno affidamento. Deve essere pertanto rigettato il ricorso ex art. 2192 cod. civ. con il quale il donatario della partecipazione si è opposto al provvedimento con cui il Giudice del Registro delle Imprese ha accolto il ricorso ex art. 2191 cod. civ. presentato dall’amministratore unico della S.r.l. unipersonale disponendo la cancellazione dal Registro della suddetta iscrizione.