Requisiti di tutela e plagio di opere letterarie: irrilevanza della ripresa di espedienti narrativi comuni
Può sussistere il litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c. tra più domande di violazione di diritti patrimoniali d’autore proposte dal medesimo autore di una pluralità di opere anteriori contro più coautori della medesima opera ritenuta plagiaria.
L’allegazione di profili contraffattori nuovi in relazione alle medesime opere contestate con l’atto introduttivo del giudizio costituisce domanda nuova che è inammissibile se svolta nella memoria ex art. 183.6 n. 1) c.p.c.
Il concetto giuridico di creatività ex art. 1 l.a. non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla espressione personale e individuale di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 l.a.: un’opera dell’ingegno riceve dunque protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, e quindi la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.
Il carattere creativo dell’opera dell’ingegno ex art. 1 l.a. non è dato dall’idea di per sé ma dalla forma della sua espressione.
Il diritto d’autore non protegge l’impiego di determinate tecniche espositive, rappresentative o di realizzazione, ma solo il risultato concreto costituito dalla forma di rappresentazione che può essere ottenuta ciascuna volta mediante l’utilizzo di varie tecniche, se dotato di carattere creativo.
Ai fini del riconoscimento della tutela d’autore è necessario che l’opera dell’ingegno rispetti i requisiti del carattere creativo e della novità oggettiva.
L’oggetto della tutela d’autore della c.d. forma interna di un’opera letteraria (nella specie: la trama narrativa di un fumetto) è il modo personale e particolare di raggruppare, sviluppare ed intrecciare idee, concetti ed immagini nella sua concreta specificità, mentre non sono protette singole idee astratte e parcellizzate che non sono estrinsecazione dell’ingegno dell’autore ma sono parte del patrimonio collettivo da cui ciascuno può attingere.
Il contitolare dei diritti patrimoniali d’autore ex art. 10 l.a. è legittimato attivo all’azione di contraffazione dell’opera realizzata in collaborazione nell’interesse comune dei comproprietari, salvo il riparto interno.
Non sorge una comunione originaria dei diritti patrimoniali d’autore tra il direttore dell’opera collettiva ex art. 7 l.a. e gli autori dei singoli contributi.
Non sono proteggibili frammenti espressivi isolati provenienti da opere diverse riferibili al medesimo autore se costituiscono elementi marginali che non integrano un nucleo narrativo organico.
Non costituisce violazione di diritti patrimoniali d’autore la ripresa di elementi espressivi che integrano topoi letterari o espedienti narrativi tipici del genere letterario cui le opere appartengono (nella specie: fumetti di ambientazione fantastica), e dunque privi del carattere della novità oggettiva.
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Carmine Di Benedetto
Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013....(continua)