Validità del contratto preliminare di cessione di partecipazioni sociali e efficacia della diffida ad adempiere
Ai fini della configurabilità di un valido contratto preliminare di cessione di una partecipazione sociale è sufficiente l’accordo delle parti sugli elementi essenziali del futuro contratto ovvero l’individuazione delle parti, dell’oggetto, del prezzo di cessione, del termine per la ripetizione del preliminare in forma autentica nonché del termine, anche generico, della stipula della cessione definitiva. Non è indispensabile ai fini della validità del preliminare di cessione l’indicazione dettagliata e completa di tutti gli elementi del futuro contratto.
La diffida ad adempiere intimata alla parte inadempiente da un soggetto diverso dalla controparte contrattuale può produrre gli effetti di cui all’art. 1454 c.c. e, nel caso di specie, la risoluzione di diritto del contratto preliminare di cessione di una partecipazione sociale, solo nel caso in cui il soggetto intimante sia munito di procura scritta del creditore che deve essere portata a conoscenza del debitore con mezzi idonei.
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Ilaria Chiuchiolo
Laureata presso l'Università degli Studi di Firenze: Avvocato presso Deloitte Legal - Società tra Avvocati(continua)