23 Ottobre 2020

Esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 c.c.

La s.r.l. è tenuta a soddisfare l’esercizio del diritto di controllo ex art 2476 c.c., nei limiti in cui tale esercizio non risulti vessatorio o fatto con deliberato proposito di ledere gli interessi societari. L’esercizio di tale diritto può ingenerare bisogno di approfondimenti e dare luogo a nuove richieste, che l’organo amministrativo è tenuto a soddisfare ai sensi dell’art. 2476, comma secondo, c.c.

Non può affermarsi che l’esercizio in corso di un accesso agli atti ex art. 2476 c.c. osti allo svolgimento dell’assemblea o attribuisca al socio il diritto a chiedere un rinvio, posto che l’art. 2479-bis comma quinto, concede a ciascun intervenuto il diritto di “opporsi alla trattazione dell’argomento” solo per il caso in cui l’assemblea si costituisca in forma totalitaria, o per assenza di regolare convocazione o per la richiesta di deliberare su materie non comprese nell’ordine del giorno.

Se l’assemblea di S.r.l. si costituisce regolarmente, i tempi e modi di convocazione idonei ad “assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare” sono quelli previsti dallo Statuto e in via suppletiva dalla legge (raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese: art. 2479-bis comma 1), di modo che, salvo che si deduca  che l’assemblea non può tenersi perché la convocazione non rispetta i tempi previsti dalla legge o dallo statuto e quindi non assicura la “tempestiva informazione”, non residua uno spazio per ottenere un’inibitoria giudiziale allo svolgimento dell’assemblea, perché il socio è individualmente non informato.

 

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