Responsabilità degli organi sociali di istituto di credito e valenza probatoria delle previsioni di perdita sui crediti derivanti dai finanziamenti erogati ai fini della determinazione equitativa del danno risarcibile
Nell’ambito dell’azione sociale di responsabilità esercitata dal commissario straordinario ai sensi dell’art. 72 TUB, quest’ultimo ha soltanto l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe agli amministratori l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.
Lo scostamento dell’operato dell’organo amministrativo dalle regole aziendali prestabilite rientra nel perimetro del controllo giudiziale, poiché le procedure interne tipizzano le cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una determinata scelta, operata in una determinata circostanza e con determinate modalità, l’omissione delle quali costituisce una manifestazione di negligenza sindacabili (Cass. n. 3409/2013) e spesso anche una violazione del generale obbligo di “agire informati” che riguardi tutti gli amministratori, ancorché privi di deleghe.
Gli amministratori di un istituto di credito ove abbiano concesso credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza, sono tenuti al risarcimento del danno attuale arrecato al patrimonio della banca e consistente, in ragione della svalutazione del portafoglio crediti e dei costi di gestioni finalizzati al rientro, nella riduzione delle sue capacità gestionali e di investimento, senza che sia, pertanto, necessario attendere l’esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte al recupero dei finanziamenti erogati (Cass. 23632/2016).
La previsione di perdita ha carattere normalmente estimativo, essendo legata all’attesa di flussi di cassa minori e/o in un maggior intervallo temporale rispetto a quello previsto nel contratto di credito. L’una e l’altra di queste situazioni, pur essendo ragionevolmente certe o probabili nel verificarsi, sono nondimeno obiettivamente incerte con riguardo al quantum e al quando, poiché dipendono dalle azioni e procedure che possono essere iniziate ai fini dell’incasso del credito e da un elevato numero di variabili che possono eventualmente influenzare il risultato finale, la misura e i tempi del recupero, motivo per cui il danno da perdita su crediti deve liquidarsi in via di equità (Cass. 23632/2016).
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Luigi Pecorella
LL.M. International Financial Law presso King's College London; Dottorando di ricerca in Diritto, Mercato e Persona (indirizzo IUS 04 - Diritto Commerciale) presso Università Ca' Foscari Venezia; Cultore della materia...(continua)