L’autonomia delle cd. “business warranties” rispetto all’usuale garanzia della vendita e la natura interna o internazionale dell’arbitrato
Costituiscono criterio di identificazione della natura internazionale dell’arbitrato quello della residenza o della sede effettiva all’estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in via alternativa, quello fornito dalla previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all’estero. Restano così individuati due alternativi indici di internazionalità, l’uno soggettivo e l’altro oggettivo, a fronte dei quali si profila del tutto irrilevante la nazionalità dei titolari del rapporto in contestazione, ben potendo configurarsi arbitrati internazionali tra cittadini italiani e, per converso, arbitrati domestici tra stranieri. [Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Milano ha negato il carattere di internazionalità dell’arbitrato, la cui disciplina era applicabile ratione temporis, ritenendo irrilevante dal punto di vista soggettivo l’originaria sottoscrizione del contratto da parte di una società di diritto francese in ragione della successiva nomina da parte di quest’ultima di una società terza di diritto italiano ex art. 1401 c.c. che, subentrando così nel contratto con efficacia ex tunc, l’ha privata della qualifica di parte del rapporto contrattuale.]
Nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, cd. “business warranties”, che non attengono però all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c. [Nella specie, la Corte d’Appello di Milano, aderendo al principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, evidenzia l’autonomia e la diversità operativa del patto autonomo di garanzia assunto dalla parte venditrice rispetto all’usuale garanzia della vendita ed alla procedura di cui all’art. 1495 c.c. Per tal via giunge a qualificare come meramente organizzatorio e sollecitatorio il termine contrattualmente pattuito dalle parti per la denuncia delle circostanze suscettibili di dar luogo a responsabilità del venditore.]
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Francesca Bianconi
Assegnista di ricerca in diritto commerciale presso la Libera Università di Bolzano; Dottoranda di ricerca in Scienze Giuridiche Europee ed Internazionali presso l'Università degli Studi di Verona, Curriculum di...(continua)