Compravendita di partecipazioni societarie e mancanza delle qualità promesse
Il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale -intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura c.d. amministrativa in cui si compendia lo status di socio- e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta. Il cessionario, quindi, ove le quote sociali cedute non abbiano le qualità promesse, per essere il patrimonio sociale, o i singoli beni da cui è composto, risultato diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della stipulazione del contratto, non può far valere gli eventuali vizi o la mancanza delle qualità promesse, salva l’ipotesi in cui le parti abbiano espressamente previsto garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale della società, ovvero si verta in materia di dolo (nella specie, il patrimonio della società oggetto di compravendita era costituito da un immobile in relazione al quale le parti venditrici non avevano offerto alcuna specifica garanzia).