Responsabilità del socio uscente di snc per le obbligazioni sociali
La disciplina della società in nome collettivo sullo scioglimento del rapporto sociale in relazione al singolo socio prevede, agli artt. 2293 e 2290 c.c., che esso in ogni caso non importa il venir meno della responsabilità del socio uscente per le obbligazioni sociali antecedenti allo scioglimento stesso. Il principio in esame trova il proprio ambito oggettivo di applicazione rispetto alle obbligazioni contratte dalla società verso il terzo fino al giorno in cui lo scioglimento del rapporto sociale si verifica.