Onere della prova circa la qualificazione delle erogazioni di danaro effettuate dal socio
Indice utile alla qualificazione delle somme effettuate dai soci alla società da loro partecipate, a titolo di finanziamento ovvero di conferimento, consiste nella qualificazione che gli stessi versamenti hanno ricevuto nel bilancio, in considerazione della soggezione del bilancio all’approvazione dei soci.
Ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere della prova rispetto alla qualificazione dei versamenti effettuati dal socio attore, nonché rispetto alla postergazione del rimborso del finanziamento effettuato dal al socio ex art. 2467 c.c., incombe sulla società convenuta. A tal fine non è ritenuta sufficiente l’allegazione della visura storica della società né la bozza di bilancio, stante anche la “non ufficialità” della stessa.
La lite insorta fra socio e società in relazione alla restituzione del finanziamento effettuato dal socio è di competenza della sezione specializzata in materia di Imprese ex art. 3, secondo comma, lett. a), D.Lgs. 2003 n. 168.