Il curatore che agisce in giudizio per l’adempimento di un contratto stipulato prima del fallimento non è un terzo
Il curatore fallimentare, allorchè agisca in giudizio per ottenere l’adempimento di un contratto stipulato dall’imprenditore prima del fallimento, rappresenta il fallito, nella cui posizione egli subentra, e non la massa dei creditori. Di conseguenza, il curatore non è un terzo e non può far valere l’inopponibilità ad esso delle pattuizioni intervenute tra le parti prima del fallimento invocando la mancanza di data certa sul documento ai sensi dell’art. 2704 c.c.