17 Luglio 2018

Concorrenza sleale per storno di dipendenti e sfruttamento parassitario delle altrui informazioni aziendali riservate

Il passaggio dei dipendenti alla società concorrente non realizza, di per sé, in via diretta un danno alla struttura ed alla organizzazione produttiva del precedente datore di lavoro, cosicché non sussiste l’illecito concorrenziale di cui all’art. 2598, n. 3, c.c. per storno di dipendenti allorché è assente l’elemento caratteristico dello storno, rappresentato dalla illegittima privazione delle competenze dei propri dipendenti realizzata dal concorrente al solo fine di sabotare l’altrui attività.

La necessità di recarsi e reperire fisicamente all’interno dell’azienda talune informazioni dimostra l’appartenenza delle stesse al patrimonio tecnico aziendale e ne impedisce la qualificazione come insieme di competenze tecnico-professionali in possesso del dipendente.

L’assunzione di ex collaboratori non dettata dalla particolare perizia o competenza degli stessi nel settore merceologico interessato bensì dalla volontà di acquisire e sfruttare in modo parassitario le informazioni aziendali riservate altrui così da poter proporre sul mercato in breve tempo un prodotto concorrente senza affrontare le spese di ricerca e sviluppo altrimenti necessarie viola l’art. 2598, n. 3, c.c.

 

 

 

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Andrea D'Amico

Andrea D'Amico

Avvocato del Foro di Roma. Si occupa principalmente di diritto civile e commerciale, diritto industriale e della proprietà intellettuale, contrattualistica d’impresa, diritto bancario, data protection(continua)

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