Rapporti tra contratto preliminare e definitivo di cessione di partecipazioni azionarie
Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare di compravendita, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l’obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da quest’ultimo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che le parti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva o non si siano limitate, in materia di cessione di partecipazioni sociali, con il contratto definitivo alla semplice “formalizzazione” anche nei confronti della società dell’effetto traslativo della cessione già verificatosi tra le parti.
Il trasferimento delle azioni avvenuto con modalità e a condizioni diverse da quelle programmate nel contratto preliminare non consente alle parti di invocare il complesso regolamento contrattuale in esso contenuto a disciplina del rapporto scaturito dai diversi contratti di vendita definitivi attuati attraverso la semplice girata dei titoli anche nei confronti di soggetti terzi, a meno che non provino che le singole pattuizioni siano state contestualmente richiamate in modo espresso ed inequivoco nell’ambito dei singoli rapporti di cessione.
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Giovanni Battista Barillà
Professore Associato di Diritto commerciale presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna, Avvocato in Bologna, è autore di articoli e monografie in materia di diritto commerciale...(continua)