Azione sociale di responsabilità nella Srl: nomina curatore speciale; condizione dell’azione e oneri allegativi
Non è condivisibile l’interpretazione restrittiva dell’art. 78 co. 2 c.p.c. secondo cui la nomina del curatore speciale sarebbe ammissibile solo in caso di esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. da parte del socio nei confronti degli amministratori (anziché nell’azione sociale di responsabilità): invero l’ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art. 78 co.2 c.p.c. ha carattere generale e vale ad evitare situazioni di contrasto tra le parti in causa, che possono pregiudicare la posizione processuale del soggetto rappresentato. Si è infatti sostenuto che “Nel contenzioso societario, in ipotesi di azioni di annullamento di contratti conclusi dagli amministratori, di responsabilità contro gli amministratori, di impugnativa di delibere del C.d.A., la potenzialità del suddetto conflitto è palese ed «in re ipsa», laddove gli amministratori siano al contempo attori, nella veste di legali rappresentanti della società beneficiata dalla pronuncia, e convenuti, quali autori del danno di cui si chiede il ristoro” (Cfr. Trib. Verona 8.10.2012).
La decisione di nominare il curatore speciale ex art. 78 co.2 c.p.c. può e deve essere assunta dal Giudice anche d’ufficio, attraverso un’indagine in fatto, che tenga conto dell’oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio e l’omessa nomina configura un vizio insanabile della costituzione del rapporto processuale che determina la nullità del giudizio.
La delibera assembleare autorizzativa ex art. 2393, co.1, c.c. dell’azione sociale di responsabilità è una condizione dell’azione e come tale può sopravvenire anche nel corso del giudizio, con effetto sanante ex tunc. (Cfr. Cass. n. 18939/2007; Cass. n. 9904/2000; Cass. n. 9849/1996).
Deve ritenersi tempestivo il deposito della delibera autorizzativa dell’azione di responsabilità avvenuto all’udienza immediatamente successiva alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c., anziché in allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n.3, quale incombente immediatamente successivo all’eccezione sollevata in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n.2. Del resto il predetto adempimento non può ritenersi assoggettato ai termini processuali stabiliti per il deposito delle memorie istruttorie di cui all’art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c., finalizzati all’esposizione delle “sole indicazioni di prova contraria”, alle quali sono del tutto estranei gli incombenti relativi alla sanatoria del difetto di rappresentanza e di autorizzazione di cui all’art. 182 co. 2 c.p.c. Inoltre, sul piano sostanziale, il termine di venti giorni di cui all’art. 183 co. 6 n.3 c.p.c. appare incompatibile con le esigenze e i tempi di una convocazione assembleare, da effettuare in conformità alle prescrizioni stabilite dalla legge o dallo statuto.
Nell’azione di responsabilità esercitata contro gli amministratori della società, l’attore è tenuto ad allegare la specifica violazione dei doveri loro imposti dalla legge e che quelle violazioni abbiano cagionato un pregiudizio alla società: infatti, “l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento” (Cfr. Cass. S.U. n. 9100/2015). Occorre, infatti, accertare la sussistenza del nesso causale tra il comportamento assertivamente illegittimo e le conseguenze che ne siano derivate, e verificare in concreto che un diverso e più diligente comportamento dell’amministratore nell’esercizio dei propri compiti sarebbe stato idoneo ad evitare le conseguenze degli illeciti. (Cfr. Cass. n. 24362/2013)
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Daniela Russo
Avvocato del Foro di MilanoLaurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione...(continua)