L’esperibilità dell’azione di responsabilità nei confronti dell’ex liquidatore di una società estinta
È necessario allegare specifici comportamenti inadempienti ascrivibili all’ex liquidatore di una società per azioni estinta, al fine di esperire (proficuamente) un’azione di responsabilità nei confronti di tale soggetto per la violazione dei doveri inerenti alla conservazione del patrimonio sociale ex art. 2394 c.c., alla ripartizione tra i soci delle somme risultanti dalla liquidazione ex art. 2491, 3 co, c.c. e/o alla redazione del bilancio finale di liquidazione ex art. 2495 co. 2.
Nessuna condotta dolosa o colposa sarebbe comunque attribuibile al liquidatore che, non avendo ricoperto carica alcuna nella società estinta nel momento in cui si sono verificati gli eventi che hanno dato causa al presunto altrui diritto di credito, informato di detti fatti (dal presunto creditore) in modo generico dopo la propria nomina e avendo tempestivamente dato contezza della lacunosità della comunicazione, nonché dell’imminente chiusura della liquidazione, abbia poi provveduto a quest’ultima. Del resto, una volta terminati gli adempimenti e approvato il bilancio finale di liquidazione, il liquidatore ha l’obbligo- ex art. 2495 c.c. – di chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la quale, una volta regolarmente pubblicata, è peraltro conoscibile dai terzi, che non possono invocare l’ignoranza dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2193 co. 2, c.c..
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Chiara Treglia
Praticante AvvocatoPraticante Avvocato del foro di Roma, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza (profilo: diritto ed economia delle imprese) presso la Luiss Guido Carli con votazione di 110/110 cum laude, un LL.M. in "Corporate ad...(continua)