Violazione del diritto d’autore in relazione a coreografie
L’opera coreografica, purché dotata delle caratteristiche di creatività ed originalità, costituisce opera dell’ingegno protetta dalla legge sul diritto d’autore. Il fatto che l’autrice della coreografia di un’opera lirica trasmessa in un programma televisivo non sia stata minimamente citata come autrice della stessa integra la violazione del diritto morale d’autore che, come è noto, si articola anche nel diritto alla paternità dell’opera, cioè nel diritto dell’autore di presentarsi come tale agli occhi del pubblico. Il foro facoltativo di commissione dell’illecito di cui all’art. 20 c.p.c. può essere identificato anche con il luogo in cui si è prodotto l’evento dannoso e quindi, quando si tratta di danno morale, con il luogo in cui il danneggiato ha la sua residenza o il suo domicilio, in quanto luoghi in cui si realizzano le ricadute negative della lesione dei diritti strettamente connessi alla persona. Infatti, quando l’illecito è compiuto attraverso mezzi di comunicazione di massa o internet, lo stesso ha carattere diffusivo e, di conseguenza, il forum commissi delicti non può essere identificato con quello del luogo in cui l’illecito si è verificato ma deve essere rapportato a quello in cui si sono verificati i danni derivanti dalla condotta illecita.