Determinazione della litispendenza e notifica all’estero
Il principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante ed il destinatario della notifica stessa – che mira a garantire il diritto di difesa del destinatario della notifica tenendo indenne il notificante dei rischi processuali per i vizi ad esso imputabili – si applica nel caso in cui dal mancato perfezionamento della notifica stessa conseguano decadenze in danno del notificante e non qualora debba procedersi alla determinazione del giudice preventivamente adito ai fini della determinazione della litispendenza. A tal fine rileva l’effettiva instaurazione del rapporto processuale che si verifica con la ricezione del plico da parte del destinatario.
La litispendenza internazionale di cui all’art. 7 L. 218/95 assurge a criterio negativo (sia pur temporaneo) della giurisdizione del giudice italiano ed è direttamente funzionale al soddisfacimento dell’esigenza di evitare inutili duplicazioni di attività giudiziaria nonchè di eliminare il rischio di conflitti tra giudicati.