Presunzione e retrodatazione della decorrenza del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci.
In tema di decorrenza del termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità verso amministratori e sindaci ai sensi dell’art. 2394 c.c., l’azione di responsabilità relativa può essere proposta dai creditori sociali (e per essi dal curatore del fallimento) dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, anche senza verifica diretta della contabilità della società, non richiedendosi a tal fine che essa risulti da un bilancio approvato dall’assemblea dei soci. Se la citata insufficienza patrimoniale può anche essere anteriore alla data di apertura della procedura concorsuale, l’onere di provare che essa si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento grava sull’amministratore o sul sindaco che eccepisca la prescrizione. In difetto di prova per retrodatare la decorrenza del termine di prescrizione, questa deve considerarsi coincidente con la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
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Francesco Ilari
Counsel presso van BeringsPer molti anni sono stato associate presso la sede Milanese di una boutique italiana, maturando una consistente esperienza nel contenzioso societrario. Attualmente sono responsabile del contenzioso presso la sede di...(continua)