Dichiarazione di fallimento della società di capitali e art. 2409 c.c.
Il dichiarato fallimento di una società di capitali rende del tutto incompatibile l’intervento di controllo di cui all’art. 2409 c.c., in quanto detta procedura concorsuale, spossessando la società dei propri beni e determinandone l’affidamento ad un pubblico ufficiale di nomina giudiziaria, preclude di fatto, all’amministratore giudiziario ogni possibilità di espletare l’incarico a lui affidato, determinando così l’immediato venire meno di ogni ragione di assumere i provvedimenti previsti dall’art. 2409 c.c.