Scioglimento della società per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, ovvero per la continuata inattività dell’assemblea
La cessione da parte di una società cooperativa attiva nel settore lattiero caseario del ramo d’azienda costituente la propria attività tipica non è da sola sufficiente ad integrare la volontà da parte dei soci a rinunciare allo scopo mutualistico tipico di tale forma societaria e quindi non ne consegue l’impossibilità oggettiva, assoluta, irreversibile e definitiva di conseguire l’oggetto sociale non potendosi dunque applicare la causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2 c.c.
La reiterata assenza dei soci di una società alle adunanze assembleari convocate per l’approvazione del bilancio con conseguente impossibilità da parte della società di assumere delibere essenziali per la propria vita sociale comporta l’incapacità irreversibile della stessa di assolvere alla propria funzione istituzionale, conseguendone l’applicabilità, in concreto, della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3 c.c.