Confondibilità dei segni e notorietà nel preuso del marchio
Il fatto lesivo del diritto dell’attore – che, secondo il sesto comma dell’art 120, integra il criterio del forum commissi delicti – è ravvisabile in tutte le ipotesi di violazione dei diritti patrimoniali attribuiti al titolare del diritto di proprietà industriale, quali, a titolo esemplificativo, gli atti di fabbricazione, commercializzazione, importazione, uso del bene prodotto in contraffazione e quelli che comunque si sostanziano nell’attuazione dell’oggetto della privativa o sono diretti a trarne profitto. L’accertamento della confondibilità dei segni deve essere compiuto non in via analitica, attraverso la separata considerazione dei singoli elementi di valutazione, bensì, al contrario, in via globale e sintetica, con riguardo all’insieme degli elementi grafici e visivi complessivamente dotati di efficacia individualizzante. E’ invalida la registrazione del marchio ad opera di terzi, se successiva al preuso di un marchio il quale, di fatto, comporta il diritto in capo al preutente all’uso esclusivo del segno distintivo. Qualora il preuso importi notorietà del segno, infatti, il marchio successivamente registrato è carente del requisito della novità ai sensi dell’art. 12 comma 1°, lett. b) e c) c.p.i.; in particolare, si configura “notorietà” quando vi sia una conoscenza reale da parte del pubblico dei consumatori interessati alla diffusione del marchio di fatto, in un contesto rilevante del territorio nazionale, con una fornitura intensa e per un considerevole lasso temporale.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)