Ammissibilità della revoca di rappresentante comune di azioni in via cautelare
Il richiamo del procedimento camerale di cui agli artt. 2347 e 1105 c.c. non giustifica una pronuncia di inammissibilità di un ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la revoca di un rappresentante comune di azioni, per carenza del requisito della c.d. residualità della tutela d’urgenza: da tali norme non è ricavabile, infatti, alcun rimedio camerale quanto alla revoca del rappresentante comune dei comproprietari di azioni, limitandosi l’art. 2347 a richiamare “le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106” quanto alla sola nomina del rappresentante comune e non anche quanto alla sua revoca, da ritenere quindi senz’altro possibile oggetto di procedimento contenzioso e della connessa tutela d’urgenza.
Deve ritenersi ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la revoca di un rappresentante comune di azioni, pur quando la misura richiesta in via di urgenza coincida con la pronuncia di merito (costitutiva) domandata in sede di giudizio arbitrale (nel caso di specie il giudice ha peraltro rigettato il ricorso cautelare per mancanza del periculum in mora per il ricorrente, comproprietario delle azioni assieme al rappresentante comune).