Diritto d’autore, nozione di creatività e contenuti web
In tema di diritto d’autore il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 della legge sul diritto d’autore, di modo che un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (nella specie, il Tribunale ha ritenuto meritevole di tutela il contenuto di una pagina web – consistente in un articolo e in alcune immagini – e condannato al risarcimento dei danni il titolare di altro sito web che aveva, senza il consenso dell’autore, riprodotto gli stessi contenuti su altra pagina web nonostante che tale riproduzione non fosse finalizzata ad utilizzare economicamente l’opera).