Della richiesta di risarcimento del maggior danno nelle obbligazioni di valuta
Il creditore di un’obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l’onere di domandare il risarcimento del “maggior danno” ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c., e non può, limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta.
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Alberto Agresti
Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Avvocato presso RPLT RP Legalitax, si occupa principalmente di diritto societario (M&A) e diritto dell'arte.(continua)