L’azione del terzo creditore ex art. 2476, comma 7 c.c.: onere della prova
La riconducibilità della responsabilità ex art. 2476, co. 7, c.c. allo schema della responsabilità aquiliana comporta che è sul creditore che agisce che grava l’onere di allegare in maniera specifica e di provare a) la addebitabilità agli amministratori, di omissioni e condotte in violazione degli obblighi specifici e dei doveri connessi alla carica rivestita; b) i pregiudizi patrimoniali diretti asseritamente subiti e, non ultimo, c) il nesso eziologico tra gli addebiti formulati ed i danni prospettati.
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Niccolò Tamburini
Laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Firenze con tesi in Diritto Fallimentare dal titolo "Le soluzioni negoziali alla crisi di impresa: gli accordi di ristrutturazione...(continua)