Postergazione legale dei finanziamenti soci e prestito obbligazionario
La postergazione del credito ex art. 2467 c.c. non pare applicabile al prestito obbligazionario, atteso che la disciplina di quest’ultimo lo configura in modo non assimilabile al semplice finanziamento dei soci. Nel concordato preventivo, ai creditori per un titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura, è precluso esclusivamente l’esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive e non anche di quelle di accertamento e di condanna, le quali restano proponibili ovvero proseguono davanti al giudice competente, anche per ciò che riguarda gli interessi moratori e la svalutazione.