Sopravvenuta carenza d’interesse di Consob ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio
La dichiarazione di fallimento della società convenuta e l’intervenuto delisting della medesima sono cause, alternative e sufficienti, della sopravvenuta carenza d’interesse, in capo a Consob, ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio della società suddetta e determinano, di conseguenza, la cessazione della materia del contendere. La prima inerisce alla mancanza di un interesse concreto e attuale (art. 100 cpc), nella cui sfera di significato non può essere ricompreso l’interesse ad una pronuncia di mero valore paradigmatico “pro futuro” che non spieghi, cioè, effetti concreti, diretti e attuali sul caso di specie. La seconda attiene, invece, all’ambito soggettivo di legittimazione di Consob il quale, ex art. 157 Tuf, è limitato alle sole società quotate.