Diritto del socio accomandante di controllo dell’esattezza del bilancio e accesso alla documentazione bancaria
Rientra nel controllo circa l’esattezza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite – cui il socio accomandante è abilitato in via generale, e senza necessità di specifica previsione statutaria, dall’art. 2320, comma 3, c.c. – la possibilità di avere accesso integrale alla documentazione bancaria della società (estratti conto relativi a tutti i rapporti con istituti di credito, contabili e matrici degli assegni circolari e bancari emessi), e di estrarne copia.