Diritti patrimoniali su di un’opera realizzata su commissione e mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente

Spettano al committente i diritti patrimoniali su di un’opera realizzata su commissione da un lavoratore autonomo che si sia obbligato, dietro compenso, a svolgere un’attività creativa affinché la controparte possa poi sfruttarne economicamente i risultati, mentre i relativi diritti morali spettano all’autore. Tale conclusione deriva dall’applicazione estensiva degli art. 12-bis e 12-ter LdA, espressamente riferiti al rapporto di lavoro subordinato.

I diritti patrimoniali su di un’opera dell’ingegno che spettano al committente sorgono, salvo patto contrario, direttamente in capo a quest’ultimo quale effetto naturale del rapporto di lavoro autonomo o del contratto di opera professionale, e non a seguito di un trasferimento per manifestazione di volontà delle parti contraenti.

L’inadempimento, da parte del committente, dell’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito con l’autore non comporta il venir meno dei diritti di sfruttamento economico dell’opera, proprio perché essi sono sorti direttamente in capo al committente con l’esecuzione del contratto e non gli sono stati ceduti dall’autore dell’opera. Tale conclusione non muterebbe neppure laddove si aderisse alla tesi minoritaria dell’acquisto a titolo derivativo del diritto da parte dal committente. Infatti, anche in questo caso il mero inadempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo non determina ex lege la risoluzione del contratto e la restituzione all’autore del diritto patrimoniale di sfruttamento dell’opera.

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Paolo Burdese

Paolo Burdese

Associate presso Jacobacci Avvocati LL.M. in Intellectual Property - WIPO - Università degli Studi di Torino(continua)

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