Equo compenso: legittima la previsione che lo pone a carico degli organismi di emissione
In tema di equo compenso previsto dall’art. 46 bis l.d.a., il d.lgs n. 154/1997 ha previsto che il contributo in favore degli autori delle opere protette dal diritto d’autore per ogni singola utilizzazione delle stesse sia a carico degli organismi di emissione e non più dei produttori. Con tale intervento normativo il legislatore ha correttamente esercitato i poteri (discrezionali) previsti dalla legge delega n. 53/1996. Deve, pertanto, escludersi la necessità di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per illegittimità costituzionale dell’art. 46 bis l.a. per eccesso di delega o per contrasto con l’art. 76 Cost.. Non è, altresì, ravvisabile alcun contrasto con la normativa comunitaria (specificatamente con l’art. 56 TFUE, l’art. 2 direttiva 93/98/CEE e l’art. 3.1. direttiva 2001/29/CEE) che in alcun modo ha vincolato il legislatore nazionale nella scelta del soggetto onerato dall’obbligo del versamento in favore degli autori, imponendogli di individuarlo nel produttore piuttosto che nell’utilizzatore.