Risoluzione del contratto di edizione per inadempimento di non scarsa importanza
La non scarsa importanza dell’inadempimento deve essere accertata non solo in relazione all’entità oggettiva dell’inadempimento, ma anche con riguardo all’interesse che l’altra parte intende realizzare e, dunque, sulla base di un criterio che consenta di coordinare il giudizio sull’elemento oggettivo della mancata prestazione con gli elementi soggettivi. In caso di inadempimento parziale, devono essere prese in considerazione anche le modalità e le circostanze del concreto svolgimento del rapporto, per valutare se l’inadempimento in concreto accertato abbia comportato una notevole alterazione dell’equilibrio e della complessiva economia del contratto, nonché l’interesse dell’altra parte – desumibile anche dal comportamento di quest’ultima – all’esatto adempimento entro il termine stabilito. [Nella specie, il convenuto era obbligato a pubblicizzare e pubblicare l’opera letteraria dell’attore entro sei mesi dall’avvenuta correzione delle bozze e la prima tiratura dell’opera doveva avere ad oggetto 500 copie. L’editore, altresì, si era impegnato a pubblicizzare l’opera, presentandola in più manifestazioni. A fronte del comprovato adempimento dell’attore, l’Editore si è limitato a pubblicare soltanto cinquanta copie in occasione di una sola manifestazione, rendendosi poi del tutto inadempiente agli altri obblighi contrattuali assunti.]