Sulla competenza delle Sezioni Specializzate in materia d’Impresa
Ai sensi dell’art. 3, co. 3, d.l. n. 1 del 2012, alla Sezione Specializzata in materia di impresa territorialmente competente è attribuita la competenza anche sulle cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della stessa norma. Tale espressione fa riferimento alle cause e ai procedimenti che presentano un vincolo di connessione oggettiva propria con le cause e i procedimenti previsti dai primi due commi della norma sopra citata, con esclusione quindi della connessione impropria. In ragione di ciò, nel caso in cui la parte attrice richieda in via preliminare l’accertamento della legittimità della delibera di esclusione della parte convenuta da socio di una cooperativa e, dunque, abbia proposto una vera e propria domanda di accertamento su una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, deve rilevarsi non solo il fatto che detta domanda rientri nella competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa, ma anche, conseguentemente, che detta Sezione Specializzata sia anche competente in ordine alle domande di rilascio, di pagamento dei canoni e di pagamento dell’indennità per occupazione sine titulo di un immobile della cooperativa, trattandosi di domande connesse alla domanda di esclusione da socio con correlata decadenza dall’assegnazione dell’alloggio sociale.
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Alessio Montanari
Cultore della materia in Diritto Commerciale presso l’Università di Bologna. Avvocato in Bologna presso lo Studio Legale Associato Demuro Russo.(continua)