Impugnazione di delibere assembleari e sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa
Nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, il sopravvenuto fallimento di quest’ultima, comporta il venir meno dell’interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato, quando l’istante non deduca argomenti e dimostri il suo perdurante interesse, avuto riguardo alle utilità attese dopo la chiusura della procedura fallimentare.
Una volta sopravvenuta la dichiarazione di liquidazione coatta della società, la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità spetta in via esclusiva al commissario liquidatore, previa autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione, venendo in essa assorbita quella già di spettanza dei soci.