Condizioni per l’annullamento della transazione su pretesa temeraria
L’annullamento della transazione su pretesa temeraria ai sensi dell’art. 1971 c.c. presuppone che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chieda l’annullamento sia assolutamente ed obiettivamente infondata, e ciò in aderenza alla necessità che il rapporto dal quale scaturisce la transazione sia una res dubia, che, cioè, vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. La mancanza di detto presupposto esclude, di per sé, l’annullamento. L’annullamento della transazione su pretesa temeraria, ai sensi dell’art. 1971 c.c., presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo ed uno soggettivo: che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l’annullamento sia totalmente infondata, e che la parte versi in mala fede, ovvero che, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l’abbia dolosamente sostenuta.
Per visualizzare la sentenza devi effettuare login
Francesco Calosso
AvvocatoNato a Torino, il 9 luglio 1994. Laureato in giurisprudenza nel corso dell’anno 2019 presso l'Università degli Studi di Torino, con tesi in diritto bancario. Attualmente svolgo la professione di avvocato, iscritto...(continua)