In virtù dello strumento della delegazione di pagamento, un soggetto (delegante) può delegare un proprio debitore (delegato) – in virtù del c.d. rapporto di provvista – ad eseguire il pagamento di un proprio debito nei confronti del creditore (delegatario) -nell’ambito del c.d. rapporto di valuta. In tale ambito, il versamento eseguito dal delegato, qualora venga meno il titolo negoziale che sorregge il rapporto di provvista tra delegante e delegato, va ritenuto dunque – limitatamente a tale rapporto – un indebito oggettivo: in tale caso il solvens – sul cui patrimonio vengono a ricadere le conseguenze del pagamento senza titolo – è legittimato ad agire nei confronti del solo delegante. Invero il delegato, pagando al delegatario, estingue contestualmente il suo debito nei confronti del delegante ed è dunque nei confronti di quest’ultimo che deve indirizzare la propria pretesa allorché provvede al pagamento a favore del delegatario nell’erronea convinzione della sussistenza di un valido rapporto di provvista, successivamente caducato. Va invece esclusa la legittimazione passiva del soggetto delegatario. Dunque, ove il delegatario abbia diritto a ricevere la prestazione in virtù di un autonomo rapporto causale ed il delegato si limiti ad allegare il vizio del rapporto intercorso tra delegante e delegato, nulla può essere richiesto al delegatario, che ha ricevuto quello che era a lui dovuto.