L’azione civile di risarcimento e il trasferimento in sede penale
Il trasferimento dell’azione civile in sede penale è un fenomeno opposto rispetto al frazionamento della domanda. Infatti, mentre il trasferimento integra una fattispecie di litispendenza processuale che, per evitare un bis in idem, determina l’estinzione della prima domanda proposta, il frazionamento presuppone la diversità delle domande di risarcimento che ne esclude, pertanto, la possibilità di un conflitto tra giudicati. Per la valutazione della sussitenza del presupposto della litispendenza, e quindi del fenomento del trasferimento dell’azione, è necessario che vi sia l’identità oggettiva delle domande valutata sulla base delle richieste concretamente avanzate dall’attore.
L’unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione (scaturente dal rispetto dei canoni della concentrazione e della correttezza processuale) comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Pertanto, quale ulteriore logica conseguenza, non è ammissibile che taluno agisca in giudizio per il risarcimento del danno esponendo in proposito determinate voci e, poi, definito il giudizio con il giudicato, chieda “ex novo” il risarcimento di altri danni derivanti dallo stesso fatto, ma in relazione a nuove voci, diverse da quelle prima esposte, fatta salva l’ipotesi (espressione del principio dispositivo della domanda di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c.) che la limitazione soltanto ad alcune voci, risolvendosi sostanzialmente nell’abbandono del relativo diritto, possa desumersi da una volontà inequivoca della parte. Il danneggiato che non dimostri di avervi un interesse oggettivamente valutabile non può, in presenza di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tale condotta aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario.