Responsabilità sussidiaria del falsus procurator ex art. 11 legge cambiaria
Ai fini della valida assunzione di una obbligazione cambiaria in nome altrui occorre, non soltanto l’esistenza di una procura ovvero di un potere, ma altresì l’apposizione della sottoscrizione unitamente all’indicazione della qualità del soggetto sottoscrittore, atteso che la normativa speciale in materia cambiaria, di cui al R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669, si pone a tutela del giratario di un effetto cambiario, il quale non ha contatto con l’emittente, né tantomeno la possibilità di chiedere la giustificazione dei poteri. Pertanto, ciò che rileva è l’utilizzo di modalità idonee a rendere evidente ai terzi l’avvenuta assunzione dell’obbligazione per conto di altri. Tuttavia, qualora lo pseudo rappresentato abbia in qualsiasi forma disconosciuto il carattere impegnativo della sottoscrizione effettuata in suo nome, opera il regime di responsabilità sussidiaria di cui all’art. 11, R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669, giusta il quale colui che ha apposto la firma sulla cambiale quale (falso) rappresentante, di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente in via personale, come se avesse firmato in proprio. Dunque, il presupposto essenziale della responsabilità sussidiaria del falsus procurator, di cui all’art. 11, R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669, è la presenza di una eccezione avente ad oggetto il difetto di rappresentanza sollevata dal falsamente rappresentato. Invero, se la finalità di detta norma consiste nell’assicurare un’obbligazione del sottoscrittore che prenda il posto dell’obbligazione del rappresentato, la mancanza di quest’ultima, a seguito della relativa eccezione, si pone come condizione di efficacia della responsabilità dell’art. 11 R.D. 5 dicembre 1933, n. 1669.
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Alessandro Baffoni
Laureato con il massimo dei voti presso la Scuola di Giurisprudenza di Bologna. Svolge la Professione presso lo Studio legale BCL di Bologna, nel settore del diritto societario e della crisi di impresa.(continua)