Nozione e limiti della figura dell’abuso di maggioranza nell’adozione delle delibere assembleari. Conflitto di interessi e delibera di scioglimento della società.
L’abuso o eccesso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli; al di fuori di tali ipotesi resta preclusa ogni possibilità di controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze relative all’economia individuale del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione dissolutiva.
La deliberazione di scioglimento di una società che sia stata adottata dai soci nelle forme legali e con le maggioranze all’uopo prescritte, può essere invalidata, in difetto delle ragioni tipiche all’uopo previste (artt. 2377 e 2379 c.c.), sotto il profilo dell’abuso o eccesso di potere, quando risulti arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari per perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero per ledere i diritti del singolo partecipante (come nel caso in cui lo scioglimento sia indirizzato soltanto all’esclusione del socio), mentre, all’infuori di tali ipotesi, resta preclusa ogni possibilità di sindacato in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla suddetta decisione, non potendo ritenersi sussistente un interesse giuridicamente tutelato del socio alla conservazione del proprio status.
Il divieto di abuso si fonda sui canoni generali della correttezza e della buona fede. Si può, quindi, affermare che il riconoscimento della figura dell’abuso di potere parte dal riconoscimento della società come contratto. I soci, con la costituzione della società, stipulano un contratto; essi, in quanto membri di una struttura organizzativa di matrice contrattuale, sono astretti a un vincolo derivante dalla causa del contratto sociale: pertanto, i soci devono eseguire il contratto secondo il principio di buona fede e correttezza nei loro rapporti reciproci, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.
L’abuso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari quando la deliberazione: a) non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società; deve pertanto trattarsi di una deviazione dell’atto dallo scopo economico pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale; o, in alternativa, b) sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli poiché è rivolta al conseguimento di interessi extrasociali.
L’abuso presuppone un controllo di merito del giudice che può ammettersi solo in presenza di indici oggettivi che consentano di sospettare la violazione di vincoli imposti dall’ordinamento alla maggioranza e desunti nei modi succitati: della sussistenza e della prova di tali indizi è naturalmente onerata la parte che assume l’illegittimità della deliberazione. Grava, cioè, sul socio di minoranza l’onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto.
Sussiste conflitto di interessi tra socio e società quando il primo si trovi nella condizione di essere portatore, con riferimento a una specifica delibera, di un duplice e contrapposto interesse: da una parte il proprio interesse di socio e dall’altra l’interesse della società; e questa duplicità di interessi è tale per cui il socio non può realizzare l’uno se non sacrificando l’altro. Ai fini dell’annullamento della delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi, è essenziale che la delibera sia idonea a ledere l’interesse sociale, mentre è irrilevante che essa (senza pregiudicare nel contempo tali interessi) consenta al socio di raggiungere anche un interesse proprio.
Non può ritenersi impugnabile per conflitto di interessi la delibera di scioglimento anticipato della società ex art. 2484 n. 6 c.c., in quanto la situazione di conflitto rilevante ai fini dell’art. 2373 c.c. deve essere valutata con riferimento non già a contrastanti interessi dei soci, bensì a un eventuale contrasto tra l’interesse del socio e l’interesse sociale inteso come l’insieme degli interessi riconducibili al contratto di società tra i quali non è ricompreso l’interesse della società alla prosecuzione della propria attività imprenditoriale, giacché la stessa disciplina legale del fenomeno societario consente che la maggioranza dei soci ponga fine all’impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione