8 Ottobre 2014

Clausola compromissoria, abuso di maggioranza, impugnazione del bilancio e obblighi degli amministratori in caso di accertamento dell’invalidità del bilancio

In tema di impugnativa delle deliberazioni delle assemblee di società, ciò che rileva, al fine di verificare la compromettibilità o meno in arbitri della controversia, non è l’oggetto della delibera o la circostanza che la stessa coinvolga interessi individuali dei singoli soci ovvero interessi di carattere di carattere più generale, come quelli posti a tutela della società o della collettività dei soci. Invero, “l’area dell’indisponibilità” è più ristretta di quella degli interessi genericamente “superindividuali” e, pertanto, la natura “sociale” o “collettiva” dell’interesse non può valere ad escludere la deferibilità della controversia al giudizio degli arbitri, poiché la presenza di tale carattere denota soltanto che l’interesse è sottratto alla volontà individuale dei singoli soci, ma non implica che eguale conseguenza si determini anche rispetto alla volontà “collettiva” espressa dalla società (o da altro gruppo organizzato) secondo le regole della rispettiva organizzazione interna, la cui finalità è proprio quella di assicurare la realizzazione più soddisfacente dell’interesse comune dei partecipanti.

 

Deve escludersi la compromettibilità in arbitri dell’impugnativa delle deliberazioni assembleari se e quando si alleghi l’illiceità delle stesse, per violazione di norme inderogabili; con la conseguenza che, rientrando senz’altro nel novero delle prescrizioni inderogabili, i principi e criteri che, a norma dell’art. 2423, secondo comma c.c., devono sovraintendere alla formazione e redazione del bilancio, deve escludersi la compromettibilità in arbitri della controversia nella quale si lamenti che il bilancio sociale non è conforme ai cennati principi.

 

Se è vero che le controversie societarie possono formare oggetto di compromesso, è altrettanto vero che la clausola compromissoria eventualmente trasfusa nello statuto sociale è destinata a rimanere inoperante per quelle controversie nelle quali si discuta della violazione di norme, inderogabili, poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi estranei alla società.

 

L’abuso o eccesso di potere è causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli.

 

Il divieto di abuso di potere ha il suo fondamento giuridico nei canoni generali della correttezza e della buona fede. Più specificamente, il principio di buona fede contrattuale e il conseguente principio di collaborazione che deve informare l’opera dei soci nell’organizzazione della società vengono considerati il fondamento per riconoscere.

 

Una volta dichiarata invalida la delibera di approvazione di un bilancio – e solo dopo tale definitiva dichiarazione di invalidità – scatta l’obbligo degli amministratori sia di redigere un nuovo bilancio del relativo esercizio, di depositarlo presso la sede della società, di convocare l’assemblea dei soci per la relativa nuova approvazione e, infine, di depositare il nuovo testo presso il registro delle imprese, sia di adottare (sempre quali “provvedimenti conseguenti”) tutte le correzioni necessarie ai bilanci successivi se e nella misura in cui le rettifiche rese necessarie per il primo bilancio impugnato producono conseguenze riflesse sulle poste dei bilanci successivi (correzioni delle quali in tesi potrebbe non esservi in realtà bisogno per la non incidenza dei motivi di invalidità su detti successivi bilanci, vuoi perché i motivi di invalidità potrebbero non comportare variazioni di segno alle poste impugnate, vuoi perché nel frattempo la situazione patrimoniale della società può essere radicalmente mutata sì da non essere più influenzata dalle rilevate invalidità). Conseguentemente, coloro che hanno fatto valere determinate pretese d’invalidità di una delibera di approvazione di un bilancio non solo non hanno l’onere di impugnare tutti i bilanci successivi, sino alla definitività della sentenza, per ottenere puramente e semplicemente una pronuncia “derivata”, ma non hanno nemmeno il diritto di farlo, proprio perché la pretesa all’adempimento di quanto imposto dall’art. 2377 c.c. diventa concreta ed attuale nel momento in cui le denunciate invalidità sono state definitivamente accertate in sede giudiziale.

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