Cessione del ramo d’azienda, patto di non concorrenza e utilizzo del marchio
La violazione del patto di non concorrenza a seguito di cessione del ramo d’azienda costituisce sia un illecito contrattuale, per violazione della clausola contrattuale, sia un illecito extracontrattuale per violazione del disposto dell’art. 2557 c.c. La duplicità della fonte dell’obbligazione risarcitoria e la sussistenza di entrambi i titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, non comportano però la duplicazione del danno avente nesso eziologico con i medesimi fatti.
Inoltre, il diritto di esclusiva all’uso del marchio ha natura reale, sicché la sua violazione va ravvisata in ogni abusiva riproduzione del marchio, indipendentemente dall’animus di buona o mala fede di chi utilizzi il marchio altrui e, quindi, dalla presenza della colpa o del dolo nella parte che abbia dato luogo all’abuso.
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Giulia Giordano
Laurea con lode presso l'Università di Bologna; LL.M. International business and commercial law presso King's College London; Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso Università di Bologna; Junior...(continua)