Potere di sottoporre argomenti di discussione dei soci di s.r.l.
Nel potere attribuito ai soci di s.r.l. che detengano almeno un terzo del capitale di sottoporre gli argomenti di discussione all’assemblea (art. 2479), deve ritenersi ricompreso il potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti. Ciò anche laddove lo statuto regoli la convocazione assembleare demandandola all’organo gestorio, atteso che: da un lato tale va considerata quale posizione di garanzia non derogabile; e dall’altro il rinvio di cui al primo comma dell’art. 2479 bis c.c. all’atto costitutivo per la disciplina dei “modi di convocazione dell’assemblea” va appunto riferito alle sole modalità di convocazione in senso stretto (mezzi, termini ecc.)
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Chiara Presciani
Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di...(continua)