Giudizio di novità di un’invenzione nell’ambito di un reclamo cautelare: nozione di stato della tecnica e non opponibilità dell’anteriorità avente data incerta
Perché un’invenzione possa dirsi nuova ai sensi dell’art. 46 c.p.i., è necessario che essa non sia già conosciuta o utilizzata da altri ovvero che non risulti già brevettata o descritta in pubblicazioni diffuse in Italia o all’estero.
Per stato della tecnica deve intendersi tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
Laddove la datazione di un’anteriorità non sia provata con certezza, l’anteriorità non è validamente opponibile.
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Edoardo Badiali
Edoardo è specializzato in diritto della proprietà intellettuale, settore in cui ha conseguito un LL.M. presso il King's College di Londra, con borsa di studio. Ha sempre collaborato con studi legali specializzati...(continua)